Quantità ammesse in franchigia
Merci | Quantità ammesse in franchigia per persona e al giorno | Tributi doganali per le quantità eccedenti (in fr.) |
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Carne e preparazioni di carne, ad eccezione di selvaggina 3 ), pesci, crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici | 1 kg 1 ) | fino al 10 kg: 17.- il kg oltre il 10 kg: 23.- il kg |
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Cosa si può portare in Svizzera dall’Italia?
Non potete entrare in Svizzera senza dichiarare alla frontiera le merci con un valore totale di oltre 300 franchi o che superano i limiti fissati per le derrate alimentari, l’alcool e il tabacco.
Quanta merce si può portare in Svizzera?
Soggetti a restrizioni La merce fino ad un valore massimo di CHF 300. – può essere introdotta in Svizzera senza pagare l’IVA. Se il valore supera i 300 franchi, bisogna dichiarare la merce e pagare lo sdoganamento.
Quanto miele si può portare in Svizzera?
Introdurre prodotti di origine animale nell’Unione Europea Le attuali disposizioni per l’importazione di prodotti di origine animale nell’UE sono stabilite dal Regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione Europea. Lo scopo del Regolamento è prevenire il più possibile la diffusione dell’afta epizootica, dell’influenza suina e di altre pericolose malattie animali o malattie che possono essere trasmesse dagli animali all’uomo.
- All’interno dei 27 Stati membri dell’UE, nonché in Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino e Svizzera, si possono portare con sé carne e prodotti lattiero caseari, ordinarli online o spedirli per posta, purché siano destinati al consumo personale.
- I viaggiatori non sono autorizzati a importare in Unione Europea carne e latticini da stati non membri dell’UE.
Regolamenti speciali si applicano solo alle Isole Faroe e alla Groenlandia: da questi Paesi I possono importare fino a 10 kg a persona di carne e latticini per il consumo personale. Fanno eccezione: • Latte in polvere per neonati, alimenti per neonati e alimenti speciali necessari per motivi medici, se soddisfano le seguenti condizioni: i) i prodotti non hanno bisogno di essere refrigerati prima dell’apertura; ii) sono prodotti confezionati di marca, per la vendita diretta al consumatore finale; iii) la confezione non viene aperta a meno che non sia in uso al momento.
- Prodotti della pesca (inclusi pesce e alcuni molluschi come gamberetti, aragoste, vongole morte e ostriche morte).
- I viaggiatori possono importare fino a 20 chilogrammi o un solo pesce, se di peso superiore a 20 kg.
- Tuttavia, non ci sono limiti di peso per i viaggiatori provenienti dalle Isole Faroe o dalla Groenlandia.
• Altri prodotti animali, come miele, ostriche vive, vongole e lumache vive, per un peso fino a 2 chilogrammi. Attenzione: Durante i controlli all’ingresso, qualsiasi prodotto animale che si sia portato con sé e che non sia stato dichiarato, verrà confiscato e distrutto dalle autorità responsabili.
- In questo caso si potrebbe essere anche sanzionati o perseguiti penalmente.
- Ulteriori restrizioni si applicano anche a determinate specie animali protette.
- Ad esempio, l’importo massimo per l’importazione di caviale di storione è di 125 g a persona.
- Ulteriori informazioni dettagliate sono disponibili sui seguenti siti web: (inglese) *con eccezione di Andorra, Liechtenstein, Norvegia, San Marino e Svizzera Attenzione: Questi limiti non riguardano soltanto le scorte di prodotti di origine animale a carattere non commerciale che formano parte del bagaglio dei viaggiatori,
Anche i pacchi spediti nell’UE a mezzo posta sono sottoposti a controlli indipendentemente dal fatto che si tratti di una merce proveniente da un commerciante a distanza (ad esempio un negozio on – line che vende prodotti alimentari di origine animale) o proveniente da un privato (la zia in Australia, che ha pensato di mandare un bel pacco con delle specialità australiane alla famiglia lontana).
Potete portare o inviare nell’UE quantità superiori di prodotti di origine animale solo se sono conformi ai requisiti previsti per gli invii commerciali, e cioè i requisiti di certificazione, secondo quanto stabilito nel corrispondente certificato veterinario ufficiale dell’UE e la presentazione delle merci, con l’adeguata documentazione, a un posto d’ispezione frontaliero dell’UE autorizzato per il controllo veterinario, all’arrivo nell’UE.
La normativa prevede anche delle eccezioni e possono essere introdotti: il pane e le torte, i biscotti, il cioccolato ed altri dolciumi; – la pasta, a meno che non abbia un ripieno a base di carne, – gli integratori alimentari confezionati per il consumatore finale; – estratti e concentrati di carne; – olive ripiene di pesce; – brodi per minestre e aromi confezionati per il consumatore finale; – qualunque altro prodotto alimentare che non contenga né carne né latte ed abbia inoltre un contenuto di uova o di prodotti della pesca inferiore al 50%.
Per quanto riguarda i prodotti animali di specie protette possono esservi delle restrizioni aggiuntive. Ad esempio, per il caviale delle specie di storione, il limite di peso è di 125 grammi a persona. Maggiori informazioni ed un video informativo in 35 lingue sono disponibili sul della Commissione Europea.
situazione al 6/2010 : Introdurre prodotti di origine animale nell’Unione Europea
Cosa controlla la Dogana Svizzera?
Importazione di denaro contante in Svizzera – In Dogana Svizzera vengono effettuati controlli per contrastare la lotta al riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Le autorità della Dogana potranno chiedere a chi si appresta ad attraversare il confine, se ha con sé 10.000 Franchi svizzeri o più.
Quanto olio di oliva posso portare in Svizzera?
Acquisti in Italia: le nuove regole della dogana svizzera Da oggi si può importare dall’Italia senza dover pagare un dazio fino a 1 chilo di carne, 1 chilo di burro, 5 litri di olio, 5 litri di vino: sono le principali novità previste dalle nuove disposizioni doganali sul traffico turistico adottate dalla Dogana svizzera.
Complessivamente, il valore della merce ammesso in franchigia, cioè senza dover essere assoggettato all’Iva svizzera, non deve superare i Fr.300 per persona e giorno nell’importazione di merci per uso privato o come regali. Al riguardo è determinante il valore di tutte le merci trasportate. Una novità concerne l’applicazione del limite di franchigia secondo il valore anche per le bevande alcoliche e i tabacchi manufatti.
Se l’importo di 300 franchi è superato, l’IVA dovuta viene riscossa sul valore complessivo di tutta la merce. Ci sono però alcune merci che per motivi di politica agricola o sanitaria continueranno ad essere assoggettate a tributi doganali a partire da una certa quantità.
- Si tratta delle cosiddette merci sensibili.
- Dal 1° luglio 2014 vigono le quantità ammesse in franchigia elencate di seguito:.
- Carne e preparazioni di carne, ad eccezione della selvaggina, quantità ammesse in franchigia (per persona e giorno): 1 kg; tributi doganali per le quantità eccedenti: Fr.17.- il kg.
In questo quantitativo sono contenuti anche gli affettati (preparazioni di carne) e la polleria. Burro e crema di latte : quantità ammesse in franchigia (per persona e giorno), 1 l/kg; tributi doganali per le quantità eccedenti: Fr.16.- il l/kg. Con il termine crema di latte si intende panna.
Il formaggio non rientra nella franchigia di 1kg. Meglio però non superare i 5 kg, e attenzione al limite di valore. Oli, grassi e margarina per l’alimentazione umana, quantità ammesse in franchigia (per persona e giorno): 5 l/kg; tributi doganali per le quantità eccedenti (in fr.): 2.- il l/kg. Bevande alcoliche (età minima: 17 anni), quantità ammesse in franchigia (per persona e giorno): fino a 5 litri con tenore alcolico fino a 18 % vol; 1 litro con tenore alcolico superiore a 18 % vol.
; tributi doganali per le quantità eccedenti con tenore alcolico fino a 18 % vol. Fr.2.- il litro, con tenore alcolico superiore a 18 % vol. Fr.15.- il litro. Tabacchi manufatti (età minima: 17 anni), quantità ammesse in franchigia (per persona e giorno): sigarette/sigari 250 pezzi o altri tabacchi manufatti: 250 g o ;una scelta di questi prodotti in quantità proporzionale; tributi doganali per le quantità eccedenti: sigarette/sigari Fr.0.25 il pezzo; altri tabacchi manufatti: Fr.0.10 il grammo.
- In futuro l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) intende rendere possibile la dichiarazione elettronica di merci nel traffico turistico (ad es.
- Mediante smartphone, ciò che comporterà notevoli facilitazioni anche per i viaggiatori).
- Tutte le informazioni in merito sono disponibili nel sito Internet dell’AFD:, nonché sull’app doganale gratuita «Viaggio e merci» ().
Inoltre, in tutti i valichi di confine si trovano opuscoli e volantini sul tema. Red./Comunicato : Acquisti in Italia: le nuove regole della dogana svizzera
Quanto costa passare la dogana in Svizzera?
Ordinare merci all’estero L’importo può essere molto variabile. In quanto destinatari del pacco in Svizzera dovete sostenere le spese seguenti:
IVA sul valore della merce (spese di spedizione incluse) dazi doganali sul peso lordo spese aggiuntive per determinati prodotti come il tabacco o i gioielli spese del trasportatore del pacco
Nel traffico postale e di corriere i trasportatori (p. es. La Posta, DHL, UPS) si fanno carico di tutte le formalità di sdoganamento. Addebitano spese corrispondenti che possono variare a seconda del Paese d’origine. La Posta svizzera fattura almeno 11,50 franchi e al massimo 70 franchi per lo sdoganamento. Propone, : Ordinare merci all’estero
Cosa fermano in dogana?
Perché un pacco viene bloccato in dogana – Non esistono regole precise da seguire che possano evitare che un pacco rimanga fermo alla dogana, Esistono però dei fattori che influenzano il fermo della merce. I motivi principali che spesso portano al blocco di un pacco in dogana, sono:
- il mancato pagamento dei dazi doganali o l’errato utilizzo del codice doganale
- presenza di merce contraffatta all’interno del pacco
- documentazione di spedizione insufficiente
- presenza nel pacco di un bene che rientra nella lista di merci soggette a restrizioni e divieti (di ingresso o di uscita dal paese)
- peso e dimensioni del pacco postale non conformi alle norme.
L’Autorità doganale si occupa di controllare che questi fattori vengano rispettati, per poter rilasciare la bolla doganale, e far proseguire la spedizione del pacco. É fondamentale, infatti, assicurarsi che tutta la documentazione per effettuare una spedizione sia a norma.
- Se tali norme non dovessero essere rispettate il pacco verrà trattenuto, e si dovrà intervenire tramite sdoganamento affinché il pacco venga rilasciato dalla dogana,
- Una delle cause più frequenti che portano al blocco del pacco in dogana, è quella relativa al mancato pagamento dei dazi doganali,
- Sul sito di Poste Italiane, per ovviare a questa mancanza, vengono specificate tutte le tariffe doganali (sempre a carico del mittente) per pacchi provenienti dall’estero.
É consigliabile, dunque, informarsi sempre in anticipo e compilare la documentazione in maniera precisa, per non ritrovarsi con un pacco bloccato alla dogana.
Come portare merce in Svizzera?
Documento di trasporto: DDT, CMR – Le merci esportate in Svizzera hanno bisogno di essere fornite di un documento di trasporto che ne certifichi il trasferimento dal venditore all’acquirente, con riferimento a una sede precisa. A questo scopo si redige il DDt o la CMR, una lettera di vettura internazionale.
Quanto è l’IVA in Svizzera?
Aliquote IVA svizzere attuali. Dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2023 in Svizzera sono applicabili le seguenti aliquote d’imposta: Aliquota normale: 7,7 % Aliquota ridotta: 2,5 %
Come trasportare la salsiccia?
I salumi si possono portare nel bagaglio a mano, ma è meglio che siano sottovuoto.
Quanto posso stare in Svizzera come turista?
Visto Schengen per un soggiorno fino a 90 giorni Concerne le persone che desiderano soggiornare in Svizzera per un breve periodo fino a 90 giorni nell’arco di 180 giorni.
Che cibi si possono portare in stiva?
Si può portare del cibo nel bagaglio da stiva? – È possibile portare cibo in aereo nella stiva di qualunque genere, in quantità anche superiore ai 100 ml, purché opportunamente sigillati. Tuttavia, ci sono casi particolari, doganali per lo più, in cui bisogna prestare particolare attenzione. Ecco quali:
Cosa non può passare alla dogana?
Importazione da Paesi extra-UE – È concessa un’esenzione dai dazi doganali per gli oggetti e i generi di consumo che i viaggiatori portano con sé, a condizione che si tratti di importazioni prive di carattere commerciale e che il loro valore non superi 300 Euro.
- Per chi arriva nel territorio dell’UE in aereo o nave tale importo è aumentato a 430 Euro.
- In alcuni Stati membri – tra cui l’Italia, per i minori di 15 anni vale un altro limite: 150 Euro indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato.
- Per quanto riguarda i prodotti alcolici, i tabacchi e il carburante, l’esenzione è invece accordata entro i quantitativi indicati nella Tabella 2.
I viaggiatori di età inferiore a 17 anni sono esclusi dall’esenzione per i tabacchi e gli alcolici. Tabella 2
Tabacchi (Provenienza Extra-UE) | quantitativi ammessi |
sigarette oppure sigaretti (max 3 gr.) oppure sigari oppure tabacco da fumo | 200 o 40 pezzi* 100 o 20 pezzi* 50 o 10 pezzi* 250 o 50 grammi* *Ogni singolo Stato membro decide sul limite da applicare. In Italia si applica il limite maggiore. |
Alcol (Provenienza Extra-UE) | quantitativi ammessi |
alcol o bevande alcoliche superiori a 22 gradi o alcol etilico non denaturato di 80 gradi e più oppure bevande distillate e bavande alcoliche fino a 22 gradi | 1 litro 2 litri |
vino “tranquillo” | 4 litri |
birra | 16 litri |
Carburante (Provenienza Extra-UE) | quantitativi ammessi |
Quanto c’è nel serbatoio del mezzo di trasporto utilizzato e fino a 10 litri in un contenitore apposito. |
Nel determinare il valore globale dei beni importati dal consumatore (valore che – ricordiamo – non deve superare il limite dei 300/430 Euro), non si deve tenere conto del valore dei generi elencati nella tabella 2. Se eccedono i limiti di franchigia previsti, le merci e gli oggetti importati devono essere dichiarati in dogana.
Sulle quantità eccedenti devono essere pagati i diritti doganali. I viaggiatori provenienti da Paesi non comunitari che portano nel proprio bagaglio oggetti e generi di consumo per un valore superiore a quello consentito in esenzione senza dichiararli in dogana, oltre a dover pagare i diritti doganali, rischiano delle sanzioni – amministrative o penali – che variano a seconda della gravità della violazione.
I viaggiatori non residenti nell’Unione Europea possono ottenere il rimborso dell’IVA per le merci acquistate all’interno della Comunità Europea, facendosi rilasciare dal venditore la fattura e rispedendogliela dopo averla fatta vistare dalla dogana di uscita (alla quale deve essere esibita la merce).
Cosa serve per entrare in Svizzera con il Covid?
Coronavirus: viaggi Qui trovate informazioni riguardanti l’entrata in Svizzera e il viaggiare con il certificato COVID. Al momento non vi sono restrizioni di entrata in Svizzera dovute alla pandemia di COVID-19. Se intendete entrare in Svizzera, il interattivo vi indica quali disposizioni d’entrata si applicano alla vostra situazione individuale.
- Tiene conto sia delle disposizioni d’entrata dell’UFSP sia di quelle della SEM.
- Al momento non ci sono restrizioni d’entrata dovute alla pandemia di COVID-19.
- Per entrare in Svizzera non occorre presentare nessun certificato di vaccinazione, guarigione o test negativo.
- Per maggiori informazioni su visti, documenti di viaggio ecc.
consultate la pagina web della, L’ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori contiene tiene un elenco dei Paesi e delle regioni in cui circolano varianti preoccupanti del virus. Le persone provenienti da questi Stati e queste regioni devono osservare provvedimenti sanitari di confine.
Dato che la situazione epidemiologica cambia costantemente, l’elenco sarà aggiornato se necessario. Attualmente nessuno Stato o regione figura nell’elenco. I Paesi appena introdotti nell’elenco sono evidenziati in grassetto, Stati e regioni con una variante preoccupante Attualmente nessun Paese figura nell’elenco degli Stati e delle regioni con una variante preoccupante del virus.
I Paesi precedenti sono stati rimossi dall’elenco a partire dal 4 dicembre 2021. Gli elenchi più datati sono consultabili nella versione corrispondente dell’ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori. Tutte le versioni dell’ordinanza sono accessibili nella (v.
non viaggiate se non vi sentite bene o se avete sintomi che indicano un contagio con il coronavirus; tenete presente che le spese per i test PCR individuali per motivi di viaggio non sono assunte dalla Confederazione. Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina,
Entrate direttamente o attraverso un altro Paese? Tenete presente che potrebbero vigere regole di entrata rilevanti anche per il transito attraverso un altro Paese. Informatevi pertanto prima di qualsiasi viaggio all’estero sul sito web delle autorità competenti del vostro Paese di transito o di destinazione.
Cosa si può comprare in Svizzera?
Cosa conviene comprare in Svizzera Siete in Svizzera e non sapete cosa conviene comprare? Impossibile che accada, il Paese dei Cantoni offre un assortimento di prodotti davvero ampio, cui va aggiunta un’imposizione fiscale decisamente minore rispetto a quella presente in Italia.
Chi visita la Svizzera, molte volte ritorna con un bel carico di prodotti tradizionali, come il cioccolato o i formaggi. Sono molto gettonati anche i prodotti tecnologici, come telefonini, tablet e tanti altri ancora, oltre agli immancabili gadget tipici. Per esempio, chi non associa l’immagine dei coltellini e degli orologi da parete a questa terra? La Svizzera ha uno dei regimi fiscali più morbidi del Vecchio Continente, dal momento che l’IVA non supera l’8%.
Un viaggio in territorio elvetico può dunque essere l’ideale, e spingere chi non sa cosa conviene comprare a dare libero sfogo alla propria immaginazione. Visitando città come Berna o Zurigo, ci s’imbatterà in prodotti di altissima qualità a prezzi relativamente modesti, soprattutto per quel che riguarda il mercato del lusso low cost,
- Realizzazioni di alto design, capi di abbigliamento ecologici e gioielli, sono tra i prodotti più ambiti in caso di visita nella maggiori città svizzere.
- Un tour della Svizzera non sarebbe lo stesso senza aver assaggiato qualche specialità, fra tutte si suggeriscono i formaggi locali e il cosiddetto cioccolato del buonumore svizzero.
Le località che vendono questi prodotti sono innumerevoli e disseminate lungo tutti i cantoni, ma alcuni nomi spiccano sugli altri. Ad esempio il Museo del cioccolato di Caslano, in Ticino, un luogo dove è possibile vedere la lavorazione della materia prima e portarsi a casa un dolce souvenir,
Quanto ai formaggi, è molto consigliata una visita alla Maison du Gruyère a Pringy, luogo in cui prendono vita migliaia di forme del celebre formaggio. Chi avesse ancora dei dubbi su cosa conviene comprare in Svizzera, può infine dirigersi verso i prodotti di artigianato, Per esempio il celebre coltellino o i famosissimi orologi a cucù.
Il brevetto per il famoso utensile tutto fare, è della Victorinox, azienda che ha la sede centrale a Ibach, nel Canton Svitto, meta per un bel viaggio alla scoperta del gadget. I famosi orologi sono realizzati in molte botteghe artigianali, localizzate soprattutto nel Canton Berna e in quello Basilea.
Quanti kg di carne si possono portare in Svizzera?
Quantità ammesse in franchigia
Merci | Quantità ammesse in franchigia per persona e al giorno | Tributi doganali per le quantità eccedenti (in fr.) |
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Carne e preparazioni di carne, ad eccezione di selvaggina 3 ), pesci, crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici | 1 kg 1 ) | fino al 10 kg: 17.- il kg oltre il 10 kg: 23.- il kg |
Quanto costa un litro di olio di oliva in Svizzera?
È l’olio più consumato nonostante il suo prezzo alto Keystone / Guillaume Horcajuelo Continua a crescere l’importazione di olio d’oliva in Svizzera: nel 2020 nella Confederazione ne sono state importate 19’090 tonnellate, ossia il 25% in più rispetto all’anno precedente.
Il fornitore principale è stata l’Italia (il 50% del totale), seguita dalla Spagna (un terzo del totale) e dalla Grecia (10% del totale). Questo contenuto è stato pubblicato il 12 agosto 2021 – 15:29 Negli ultimi due decenni la crescita è stata costante: nel 2000, infatti, l’import era di 7’487 tonnellate, secondo quanto emerge dai dati pubblicati giovedì dall’Amministrazione federale delle dogane Link esterno,
Il costo medio è rimasto, quanto a lui, relativamente costante negli anni (le variazioni sono principalmente dovute alla fluttuazione dell’euro): 6.30 franchi al chilo per l’Italia, 3.60 per la Spagna e 6.10 per la Grecia. Resta, tra gli olii vegetali, uno dei prodotti più cari: gli altri costano in media tra i 0.90 e gli 1.90 franchi al chilo.
Quanti litri di vino si possono portare in Svizzera?
Regole doganali | Svizzera Turismo
Generi importabili «duty and tax free» per persona: Effetti di viaggio personali e usati Provviste per il viaggio Alcolici e tabacchi I minori di anni 17 non possono importare alcolici o tabacchi.
Effetti di viaggio personali, articoli di toeletta e di sport, macchine fotografiche e videocamere, telefoni cellulari, computer portatili, strumenti musicali ed altri oggetti d’uso corrente. Si ammettono derrate alimentari e bibite analcoliche per il consumo durante il giorno del viaggio. Le seguenti restrizioni sono in vigore per persone di età superiore ai 17 anni.
250 pz./g di sigarette / sigari e altri tabacchi manufatti 5 litri di bevande alcoliche (fino a 18% vol.) e 1 litro di bevande superalcoliche (oltre 18% vol.)
Carne e preparazioni di carne È consentito importare in esenzione da dazio doganale una volta al giorno al massimo i seguenti quantitativi di merce a persona (bambini incl.): 1 kg di carne e preparazioni di carne (selvaggina esclusa) Denaro contante L’importazione/esportazione di contanti non è limitata, fatta eccezione per i provvedimenti volti a colpire la criminalità internazionale.
- Carburante Il carburante contenuto nel serbatoio di veicoli privati è esente da tributi.
- Il carburante aggiuntivo (p. es.
- Quello in bidoni di scorta) è esente da tributi fino a 25 litri.
- Le quantità ammesse in franchigia sono concesse solo una volta al giorno per veicolo.
- Altre merci e altre merci private sono esenti da tributi fino ad un valore complessivo di 300,00 CHF a persona.
In caso di dubbi si prega di informarsi anticipatamente presso l’Amministrazione federale delle dogane svizzera o all’indirizzo: : Regole doganali | Svizzera Turismo
Come entrare in Svizzera senza pagare?
5. Come evitare il bollino in Svizzera? – Se ti stai chiedendo se è possibile fare a meno di spendere soldi per viaggiare in Svizzera magari perchè sei solo di passaggio, sappi che i modi per evitare il bollino della Svizzera ci sono. Basta restare fuori dalle autostrade e utilizzare le sole strade cantonali, In caso le Forze dell’Ordine locali ti trovino senza vignetta su autostrada la sanzione è di 200 franchi, circa 175€ cui si aggiunge la spesa per l’acquisto del bollino. La cartina stradale che trovi qui sotto potrebbe esserti utile per il tuo viaggio! I tratti soggetti all’obbligo del bollino sono segnate in rosso. In più potrai identificare le strade in cui è possibile evitarlo. Clicca sulla mappa per ingrandire
Cosa succede se entri in Svizzera senza bollino?
Dal prossimo 1° febbraio, per circolare sulle autostrade e semi-autostrade svizzere, sarà valida unicamente la vignetta 2022. Gli automobilisti sorpresi a viaggiare in autostrada senza il contrassegno apposto sul parabrezza sono passibili di una multa di 200 franchi.31 gennaio 2022 Restano ancora solo pochi giorni per incollare la vignetta 2022 sull’interno del parabrezza.
Quella del 2021 è valida soltanto fino a lunedì 31 gennaio 2022 compreso. Il nuovo contrassegno autostradale 2022 è obbligatorio a partire da martedì 1° febbraio 2022. Dove incollare la vignetta? La vignetta dev’essere chiaramente visibile sul parabrezza e va incollata sulla parte interna di quest’ultimo.
La legge prescrive che il contrassegno autocollante non può essere affisso con l’ausilio di nastri adesivi o riposto, per esempio, nel vano portaoggetti del veicolo. La vignetta dev’essere incollata sul bordo del parabrezza o dietro lo specchietto retrovisore interno, senza mai ostacolare la visibilità del conducente.
Non vi è alcuna legge secondo la quale sul parabrezza debba figurare unicamente la vignetta vigente. Tuttavia, il TCS consiglia di togliere la vignetta scaduta. La polizia può infatti sanzionare gli automobilisti nel caso in cui la loro visibilità fosse limitata dalla presenza di numerose vignette. Dove acquistare la vignetta? La vignetta autostradale è indispensabile per i veicoli a motore e i rimorchi (fino a 3,5 tonnellate) che viaggiano sulle autostrade e semi-autostrade della Svizzera.
Costa 40 franchi e si può acquistare presso i punti di contatto TCS, gli uffici postali, i garage, le stazioni di servizio, nonché presso gli uffici doganali o della circolazione stradale. È valida dal 1° dicembre 2021 al 31 gennaio 2023. Gli automobilisti che sono sprovvisti di una vignetta correttamente incollata e visibile sono passibili di una multa di 200 franchi e dovranno inoltre acquistare il nuovo contrassegno.
Come evitare di pagare le tasse doganali?
Le esclusioni dell’IVA all’importazione – Una volta individuate quali sono le operazioni di importazione rilevanti ai fini del tributo, il legislatore con il successivo art.68 elenca i casi in cui dette importazioni non devono essere assoggettate a imposizione.
Di seguito si esaminano singolarmente le voci di questo elenco contrassegnate nella disposizione di legge dalla lett. a) alla lett. g-bis). Lett. a) – Importazioni effettuate dagli esportatori abituali e di beni di cui agli artt.8-bis e 9 del D.P.R.633/1972 Per quanto attiene le operazioni contenute nella lett.
a), il legislatore richiama innanzitutto le importazioni realizzate dai cosiddetti esportatori abituali. Più precisamente, le importazioni di cui all’art.67 così come precedentemente individuate, non sono assoggettate a imposta quando gli esportatori abituali presentano all’ufficio doganale la dichiarazione di intento sostanzialmente conforme (cfr.
- Ris.n.590003, 17 febbraio 1988 e ris.n.590314, 8 giugno 1989) al modello ufficiale previsto D.M.6 dicembre 1986, prima dell’effettuazione dell’operazione, vale a dire prima dell’accettazione della bolletta doganale.
- In sostanza per fruire di questa particolare agevolazione, valgono le stesse condizioni previste per gli acquisti di beni e servizi nello Stato, così come stabilite dal comma 2 dell’art.8, e dalle modifiche di cui al D.L.746, 29 dicembre 1983 e dai commi 2 e 3 dell’art.2 della legge 28, 18 febbraio 1997 con 3 importanti differenze,
La prima riguarda la determinazione del momento in cui il plafond si considera utilizzato, il quale non è individuato dalla data di annotazione della bolla doganale di importazione ricevuta senza l’applicazione dell’IVA o dalla data in cui la stessa è stata emessa, ma è rilevante il momento in cui sorge la relativa obbligazione tributaria (cioè quello di accettazione della dichiarazione doganale).
Conseguentemente nel concetto di utilizzazione del plafond sono da computare anche le operazioni di importazione per le quali le bollette doganali non siano ancora in possesso del soggetto interessato (circ.n.73/400122, 19 dicembre1984). La seconda differenza è invece costituita dall’ obbligo da parte dell’esportatore abituale di presentare la dichiarazione d’intento per ogni singola operazione, non potendosi definire parte – come recita la legge – l’ufficio doganale e non essendo prevista, d’altra parte, a carico delle dogane l’incombenza di registrare le dichiarazioni ricevute (diversamente da quanto avviene per i fornitori o prestatori), donde la necessità che i dovuti riscontri siano effettuati di volta in volta (cfr.
ris.n.355235, 27 luglio 1985). Infine la terza differenza che è rappresentata dalla forte limitazioni per gli esportatori abituali che hanno realizzato il plafond con operazioni di cui all’art.9 – servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali – del D.P.R.633/1972.
Infatti, secondo quanto esplicitamente previsto dalla lett. a) dell’art.68, questi soggetti possono presentare la dichiarazione di intento in dogana limitatamente all’ammontare dei corrispettivi di cui al n.9, comma 1, del richiamato articolo del D.P.R.633/1972 il quale, si ricorda, stabilisce che sono considerati servizi internazionali non imponibili i trattamenti di cui all’art.176 del T.U.
approvato con D.P.R.43, 23gennaio 1973, eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati nonché su beni nazionali, nazionalizzati o comunitari destinati a essere esportati da o per conto del prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato.
- In pratica questo significa che, per esempio, un trasportatore internazionale può comperare un T.I.R.
- Senza IVA, con dichiarazione di intento in Italia, ma non può importare detto veicolo senza applicazione dell’imposta adottando lo stesso procedimento.
- Per altro questa limitazione dovrebbe ritenersi superata dal comma 2 dell’art.2 della legge 28, 18 febbraio 1997, che ha eliminato la distinzione tra i tre plafond (artt.8, 8-bis e 9 legge IVA), e ha accomunato nell’utilizzo sia gli acquisti che le importazioni.
Da ultimo la lett. a) in esame stabilisce che non sono soggette all’imposta anche le importazioni di beni elencati nell’art.8-bis del D.P.R.633/1972, poiché oggettivamente non imponibili. Più precisamente si tratta di:
- navi destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca o a operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 50, 11 febbraio 1971, quest’ultime pertanto devono essere regolarmente assoggettate a imposta (ris.n.406962, 20 aprile 1984);
- navi e aeromobili, compresi i satelliti, destinati a organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;
- aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali;
- apparati motori e loro componenti e parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili così come precedentemente individuati, destinati a dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il vettovagliamento.
Si ricorda che ai sensi dell’art.2, comma 4, della legge 28, 18 febbraio 1997 è stato chiarito che per navi destinate all’esercizio di attività commerciali si intendono anche: i galleggianti antincendio; le gru galleggianti mobili; i pontoni di sollevamento; i pontoni posa tubi o posacavi; le chiatte; le piattaforme e i galleggianti mobili o sommergibili destinati alle attività di ricerca o di sfruttamento del suolo marino.
Lett. b) – Importazioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati Secondo quanto precisato dall’Amministrazione finanziaria con la ris.n.3278/9516, 12 novembre 1991 e più recentemente con la ris.n.83/E, 3aprile 2003, per campioni di merci si intendono gli articoli che rappresentano una determinata categoria di merci il cui tipo di presentazione e la cui qualità per una stessa specie qualità di merce li rende inutilizzabili ai fini diversi da quelli della prospezione commerciale per procurare ordinazioni relative a merci della specie che essi rappresentano.
A questo scopo su ciascun articolo deve essere apposto in modo indelebile apposito contrassegno, ciò può avvenire mediante lacerazione, perforazione, marcatura indelebile e visibile o qualsiasi altro procedimento idoneo, senza che tale operazione possa avere l’effetto di privare gli articoli medesimi della qualità di campioni.
Inoltre precisa il Ministero che per determinare se i campioni commerciali abbiano o meno un modico valore si dovrà tenere conto del valore di ciascun campione, considerato individualmente, ciò anche se si tratti di più campioni della stessa merce, spediti dallo stesso soggetto e facenti parte di un unico invio, sempre che differenti siano i destinatari dei campioni, in caso contrario dovrà invece aversi riguardo al valore totale dei campioni, come sopra specificati.
Quanto alla nozione di valore modico, attesa la sua indeterminatezza in ciascuna delle esaminate fonti normative, il Ministero ritiene che la valutazione medesima potrà essere rimessa, caso per caso, al prudente apprezzamento dei competenti uffici valore delle dogane di importazione, potendosi fare comunque utile riferimento in via generale e indicativa oltre che agli usi commerciali al limite di 45 unità di conto da ultimo fissato con decreto 441, 16 ottobre 1990, con il quale era stato adottato il regolamento recante esenzione dai diritti doganali per merci oggetto di piccole spedizioni in provenienza da Paesi terzi.
- Lett. c) – Ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente da imposta o non vi è soggetta a norma dell’art.72 e quelle concernenti l’oro da investimento Al pari di quanto esaminato nelle due precedenti lett.
- A) e b), la lett.
- C) in esame prevede che non sono soggette a imposta tutte le importazioni di beni la cui cessione effettuata nel territorio dello Stato è esente da imposta ai sensi dell’art.10 del D.P.R.633/1972 ovvero non imponibile ai sensi del successivo art.72.
Relativamente alle cessioni esenti di cui all’art.10 queste sono sostanzialmente limitate a due fattispecie, vale adire le cessioni di organi, sangue e latte umano, plasma sanguigno così come individuate al n.24 del citato articolo e il cosiddetto oro da investimento di cui al n.11.
- l’oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell’oro, ma comunque superiore a 1grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;
- le monete d’oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese d’origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell’80% il valore sul mercato libero dell’oro in esse contenuto, incluse nell’elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee e annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco;
I soggetti passivi che effettuano le operazioni di importazione di oro qualificabile come oro da investimento, per beneficiare del regime di non imposizione previsto dal predetto art.68, lett.c), D.P.R.633/1972, devono allegare, a corredo della dichiarazione doganale e così come previsto dall’art.70 comma 5, una attestazione resa su propria carta intestata nella quale risulti espressamente indicato il titolo di esenzione alla stregua delle definizioni sopra riportate.
- sedi e rappresentanti diplomatici e consolari appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefici alle sedi e ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani;
- comandi militari degli Stati membri, quartieri generali militari internazionali e organismi sussidiari, installati in esecuzione del Trattato del nord Atlantico, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali nonché all’Amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell’organizzazione istituita con il suddetto trattato;
- Comunità europee nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, anche se effettuate a imprese o enti per l’esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con le dette Comunità, nei limiti per questi ultimi della partecipazione della Comunità stessa;
- Organizzazione delle Nazioni Unite e sue Istituzioni specializzate nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
- Istituto universitario europeo e Scuola europea di Varese nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
Peraltro si deve tenere presente, che con la sola esclusione delle operazioni effettuate nei confronti della NATO, il regime della non imponibilità si applica a condizione che l’ammontare delle cessioni di beni o prestazioni di servizi sia di importo superiore a 258,83 euro al netto dell’IVA.
Nell’ambito delle operazioni a favore delle sedi diplomatiche e consolari, si evidenzia come il regime della non imponibilità si applica anche alle cessioni e prestazioni effettuate nei confronti dei rappresentanti diplomatici e consolari e del personale tecnico amministrativo delle ambasciate e consolati.
L’agevolazione è subordinata comunque all’esibizione da parte di questi soggetti di un modello predisposto dal comitato europeo e allegato alla circ.n.62/E, del 2002 in cui risulta il possesso dei requisiti per fruire del regime della non imponibilità.
- Analogamente a quanto avviene per le cessioni sul territorio dello Stato, per ottenere la non assoggettabilità a imposta nelle importazioni richiamando l’art.72 chi effettua l’operazione deve esibire all’autorità doganale il citato documento. Lett.
- C-bis) – Importazioni di rottami di cui all’art.74 I commi dell’art.74 cui fa riferimento la lett.
c-bis) dell’art.68 in esame testualmente recitano: 8) Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi, e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l’utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, sono effettuate senza pagamento dell’imposta, fermi restando gli obblighi di cui al titolo secondo.
Agli effetti della limitazione contenuta nel comma 3 dell’art.30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili.9) Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996: a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d.74.03); b) nichel greggio, anche in lega (v.d.75.02); c) alluminio greggio, anche in lega (v.d.76.01); d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d.78.01); e) zinco greggio, anche in lega (v.d.79.01); e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d.80.01); e-ter filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella); e-quater) filo d’alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri; e-quinquies) filo di leghe di alluminio con diametro superiore a7 millimetri.
L’art.74, commi 8 e 9, del D.P.R.633/1972 appena riportati, prevedono in pratica che le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi (cosiddetti rottami poveri) e le cessioni di non ferrosi (cosiddetti rottami ricchi), di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, pelli, vetri, gomma e plastica, sono effettuate senza pagamento dell’imposta (cioè soggette a una teorica aliquota zero).
Per queste operazioni devono comunque essere osservati tutti gli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione eccetera, previsti dalla disciplina IVA; tali operazioni rilevano anche per il calcolo dell’aliquota media ai fini della richiesta di rimborso dell’eventuale eccedenza detraibile (difatti queste operazioni vengono considerate come imponibili, ai fini delle limitazioni previste dall’art.30, comma 3, del decreto IVA).
Le disposizioni di questo particolare regime si applicano soltanto ai beni sopraindicati trattandosi di elencazione tassativa (cfr. ris.n.13-1032, 10 agosto 1994 – pasta per carta – inapplicabilità del regime speciale) che non sono utilizzabili nello stato e nel momento in cui avviene la cessione, ma soltanto a seguito di lavorazione e trasformazione.
Infatti, la non assoggettabilità al tributo deriva dal fatto che l’imposta verrà corrisposta successivamente, al momento della cessione del prodotto finito (cfr. circ.n.26/321285, 19 marzo 1985). L’art.74 si applica anche se i rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e non ferrosi sono stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l’utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio, senza modificarne la natura.
Tali operazioni e trattamenti, ugualmente alle prestazioni di trasporto di detti beni, sono soggette alla stessa disciplina dell’operazione principale di cessione, se effettuate direttamente dal cedente ovvero per suo conto e a sue spese, così come previsto dall’art.12 del D.P.R.633/1972.
Atteso tutto ciò in base a quanto previsto dalla lett. c-bis) dell’art.68, il non assoggettamento a IVA dei richiamati materiali opera anche in caso di importazione, a fare tempo dal 10 dicembre 2000 (art.41, legge 342/2000). Su questo specifico aspetto si segnala che il Ministero delle finanze con la circ.n.207, 16 novembre 2000 ha precisato che è ininfluente nelle operazioni di importazione la circostanza che nella normativa interna il beneficio abbia un carattere anche soggettivo, legato cioè al modo di esercizio dell’attività e per i rottami poveri al volume delle vendite dell’anno precedente.
Dunque, secondo l’Amministrazione finanziaria, il soggetto che effettua l’importazione non è tenuto ad accertare la sussistenza dei requisiti soggettivi del cedente. Lett. d) – Reintroduzione di beni nello stato originario in franchigia doganale Come già detto nel commentare la disposizione dell’art.67 del D.P.R.633/1972, la reintroduzione di merci nello stato originario è disciplinato dall’art.185 e seguenti del codice doganale comunitario, dove è previsto che le merci comunitarie, dopo essere state esportate fuori del territorio doganale della Comunità se sono reintrodotte e immesse in libera pratica entro 3 anni, sono esentate dai dazi all’importazione, a richiesta dell’interessato.
L’esenzione dai dazi all’importazione è concessa unicamente se le merci sono reintrodotte nello stato in cui sono state precedentemente esportate. Tuttavia, per l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto è richiesta una ulteriore condizione a quelle appena individuate per i dazi, in quanto la lett.
d), dell’art.68 del D.P.R.633/1972, in esame, stabilisce che l’effettuazione dell’operazione avvenga da parte dello stesso soggetto che aveva realizzato l’esportazione. Lo scopo evidentemente è quello di evitare che operatori nazionali ricorrano all’esportazioni soltanto per effettuare delle transazioni fuori dal campo di applicazione dell’imposta, dopo di che l’acquirente importerebbe la merce eludendo l’imposta.
Lett. f) – Importazione di beni donati a enti pubblici, ad associazioni e popolazioni disastrate Ai sensi dell’art.68, lett. f), del D.P.R.633/1972 non sono assoggettate a imposta le importazioni di beni donati a enti pubblici ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonché di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 996, 8 dicembre 1970 – Norme sul concorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità – Protezione civile.
A tale riguardo si rileva come non necessario che l’atto di donazione avvenga fra un donante non residente e l’importatore nazionale, potendosi ipotizzare validamente anche la donazione di un bene da parte di un residente sempre che, ovviamente, il relativo atto di liberalità avvenga prima dello sdoganamento.
Inoltre l’agevolazione in commento si applica anche nel caso in cui la donazione di un bene ai soggetti avvenga attraverso la messa a disposizione dei relativi mezzi finanziari, a condizione che sia comprovato che questi ultimi abbiano avuto sin dalla loro costituzione la diretta ed esclusiva finalizzazione per il loro impiego all’acquisizione, a favore degli enti medesimi, del bene da importarsi e che, altresì, l’importazione venga effettuata direttamente dagli enti donatari o per loro conto.
Lett. g) – Importazioni di paste alimentari, latte e altri beni di cui al comma 3, lett. l), dell’art.2 Lo specifico richiamo alla lett. l) del comma 3 dell’art.2 del D.P.R.633/1972, da parte della lett. g) dell’art.68 in esame determina l’irrilevanza della disposizione, in quanto tali prodotti sono da tempo regolarmente assoggettati a IVA.
Come portare merce in Svizzera?
Documento di trasporto: DDT, CMR – Le merci esportate in Svizzera hanno bisogno di essere fornite di un documento di trasporto che ne certifichi il trasferimento dal venditore all’acquirente, con riferimento a una sede precisa. A questo scopo si redige il DDt o la CMR, una lettera di vettura internazionale.
Cosa serve per passare la dogana Svizzera Covid?
Coronavirus: viaggi Qui trovate informazioni riguardanti l’entrata in Svizzera e il viaggiare con il certificato COVID. Al momento non vi sono restrizioni di entrata in Svizzera dovute alla pandemia di COVID-19. Se intendete entrare in Svizzera, il interattivo vi indica quali disposizioni d’entrata si applicano alla vostra situazione individuale.
- Tiene conto sia delle disposizioni d’entrata dell’UFSP sia di quelle della SEM.
- Al momento non ci sono restrizioni d’entrata dovute alla pandemia di COVID-19.
- Per entrare in Svizzera non occorre presentare nessun certificato di vaccinazione, guarigione o test negativo.
- Per maggiori informazioni su visti, documenti di viaggio ecc.
consultate la pagina web della, L’ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori contiene tiene un elenco dei Paesi e delle regioni in cui circolano varianti preoccupanti del virus. Le persone provenienti da questi Stati e queste regioni devono osservare provvedimenti sanitari di confine.
Dato che la situazione epidemiologica cambia costantemente, l’elenco sarà aggiornato se necessario. Attualmente nessuno Stato o regione figura nell’elenco. I Paesi appena introdotti nell’elenco sono evidenziati in grassetto, Stati e regioni con una variante preoccupante Attualmente nessun Paese figura nell’elenco degli Stati e delle regioni con una variante preoccupante del virus.
I Paesi precedenti sono stati rimossi dall’elenco a partire dal 4 dicembre 2021. Gli elenchi più datati sono consultabili nella versione corrispondente dell’ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori. Tutte le versioni dell’ordinanza sono accessibili nella (v.
non viaggiate se non vi sentite bene o se avete sintomi che indicano un contagio con il coronavirus; tenete presente che le spese per i test PCR individuali per motivi di viaggio non sono assunte dalla Confederazione. Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina,
Entrate direttamente o attraverso un altro Paese? Tenete presente che potrebbero vigere regole di entrata rilevanti anche per il transito attraverso un altro Paese. Informatevi pertanto prima di qualsiasi viaggio all’estero sul sito web delle autorità competenti del vostro Paese di transito o di destinazione.
Quante stecche si possono portare in Svizzera?
L’età minima di importazione è di 17 anni e possono essere importate 200 sigarette, o 100 sigaretti, o 50 sigari o 250 g di tabacco. L’età minima di importazione è di 17 anni e può essere importato un litro di bevande alcoliche di volume superiore al 22 % oppure 2 litri di volume inferiore al 22 %.